E' italiano iure sanguinis il figlio, se il padre o la madre o entrambi risultano essere cittadini italiani, ovunque sia avvenuta la nascita.
Il procedimento è di competenza del Consolato se il cittadino risiede all'estero, del Comune italiano di residenza se risiede in Italia.
I documenti di stato civile da presentare, devono essere tutti tradotti e legalizzati, e devono riguardare di tutta "la catena": dall'avo, cioè il parente partito dall'Italia e fino al richiedente la cittadinanza italiana iure sanguinis, e il certificato di non naturalizzazione straniera (con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui l'avo è indicato sugli atti di stato civile), o certificato di naturalizzazione con data di acquisto della cittadinanza straniera ben chiara (diversamente è necessario presentare copia della sentenza di naturalizzazione straniera da cui risulta la data del giuramento), che deve essere successiva alla nascita del figlio, nonché ascendente dell’istante.
L'ufficiale di stato civile, tramite tutta la documentazione presentata, deve verificare:
- la effettiva discendenza;
- che la trasmissione della cittadinanza italiana non si sia interrotta per la naturalizzazione straniera dell’avo prima della nascita del suo discendente diretto;
- che la trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per rinuncia alla cittadinanza stessa espressa da un ascendente del richiedente, o dal richiedente stesso;